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Rimborsi
Garanzia
La garanzia viene richiesta dall’Agente della riscossione (Adr). Per ottenere il rimborso dell’Iva è necessario presentare, insieme al modello VR, un’idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.
La garanzia può essere rappresentata da:
- cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell’amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
- garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritte nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, per le piccole e medie imprese;
- garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).
La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’ufficio.
Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall’emissione della garanzia, la società/banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell’impegno assunto con il rilascio della stessa. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio se in questo periodo non abbia avuto luogo l’esecuzione del rimborso.
La garanzia copre l’importo costituito da:
- somma richiesta a rimborso;
- interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.
Dal calcolo dell’importo da garantire, maggiorato dagli interessi al tasso corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell’accertamento, va detratta l’eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.
Per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro e nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione e per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto solo nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro, espressamente autorizzato per iscritto dall’Ufficio finanziario competente alla trattazione del rimborso, serve autorizzazione scritta all’accettazione da parte dell’Adr.
In alcuni casi può essere richiesta apposita appendice alla garanzia presentata, per poter considerare valido il titolo se:
- l’erogazione è avvenuta dopo 6 mesi data di presentazione;
- i documenti sono stati presentati in ritardo rispetto alla data fissata, per i giorni di ritardo.